Art. 13.
(Spese per la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

      1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, una apposita unità previsionale di base per le spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.
      2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa

 

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delibera del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, sentito il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, definisce lo stanziamento di cui al comma 1, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza.
      3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti in appositi capitoli i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono predisposti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

          b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione al controllo di un ufficio della Corte dei Conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

          c) gli atti di gestione del fondo per le spese ordinarie sono assunti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e dagli altri dirigenti e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso la Direzione generale stessa;

          d) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, che

 

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presenta specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza;

          e) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale il Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza riferisce, altresì, annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici.

      4. Con apposito regolamento sono, inoltre, definite le procedure per la stipulazione di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.